Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Alle persone componenti l'unione di fatto sono estesi tutti i diritti e tutti i doveri relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria previsti dalla legislazione vigente in materia con riferimento ai coniugi.

 

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      2. Ciascun componente dell'unione di fatto, con atto scritto e autografo, può designare l'altro come persona di fiducia per l'assunzione di decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi ovvero relative alle scelte di natura religiosa, culturale e morale conseguenti alla propria morte, ivi comprese le celebrazioni funerarie.